Ministero della Salute - Ordinanza del 31 dicembre 2021

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ALLA COMUNITÀ EDUCATIVA 

È consultabile al link seguente l'Ordinanza, di cui all'oggetto, che prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto, alcune attività, come ad es. gli sport di squadra, i viaggi o le uscite, non saranno momentaneamente praticabili al riavvio delle lezioni.

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84806

Il Dirigente 

Prof. S.A.

ORDINANZA DEL 30/12 U.S. DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

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Si trasmette l'allegato di cui all'oggetto e la relativa sintesi raggiungibile tramite il seguente link:
 

https://www.regione.lazio.it/notizie/Covid-Zingaretti-ordinanza-con-test-antigenico-non-necessaria-conferma-test-molecolare-se-positivita

 
Cordiali saluti. 
Il Dirigente 
Prof. S.A.
 
 

SCHEDA DI LETTURA D.L. 24 DICEMBRE 2021

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Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

 
Il decreto legge è costituito da diciannove articoli.
 
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (art.1) 
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 
Viene prorogata  al 31 marzo 2022 la possibilità di adottare, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale, ovvero sulla totalità di esso, alcune misure come la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni  alla  possibilità  di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora; chiusura al pubblico di spazi pubblici, applicazione della misura della quarantena  precauzionale, ecc.. 
 
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (art. 3) 
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con Circolare del Ministro della salute 24 dicembre 2021, è stabilito che il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto, riducendo il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come, peraltro, indicato dalla nota congiunta del Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS allegata alla Circolare stessa. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (art.4)  
Fino al 31.01.2022 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca. 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DI CIBI E BEVANDE (art. 5) 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (in atto fissata al 31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi: 
 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 
 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 
 avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 
 soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 
 
EVENTI DI MASSA, FESTE ALL'APERTO, SALE DA BALLO, DISCOTECHE (art. 6) 
Sino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
 
INGRESSI DI VISITATORI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA (art. 7) 
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. 
 
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID (art.8) 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’obbligo di Green Pass rafforzato a: 
 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
 centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); 
 parchi tematici e di divertimento; 
 al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per 5 l’infanzia); 
 sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 corsi di formazione privati svolti in presenza. 
 
ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI (art. 9) 
Il decreto prevede che sia assicurata, fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. 
 
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI IN 
FARMACIA (art. 12)
Il testo prevede anche che le norme per la somministrazione di vaccini contro il Covid nelle farmacie si applicheranno fino al 31 dicembre 2022. Il totale di spesa previsto a tal fine dal Governo è di 4.800.000 di euro. 
 
DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO (art. 13)
 Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l’anno 2021. 
 
PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 E  FORNITURA DI MASCHERINE ALLE SCUOLE (art.16)  
Tutti i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022. Con riferimento al n. 22 di cui all’allegato A (Misure per prevenire 6 il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche ed universitarie ex art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133), il Commissario di cui all’articolo 122 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 2, lettere a -bis ), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021. 
 
PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI E CONGEDI PARENTALI (Art. 17). 
È prevista la proroga per il lavoro agile dei lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022. 
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.  
CONGEDI PARENTALI
Permane dunque la possibilità di astenersi dal lavoro, fino al 31 marzo 2022, per i genitori di figli minori di 16 anni in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta dalle strutture sanitarie. Nel dettaglio, in caso di figlio convivente minore di 14 anni verrà corrisposto al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione, mentre, nel caso in cui l’età del minore sia inferiore ai 16 e superiore ai 14 anni, non verrà corrisposta alcuna retribuzione o indennità, ma saranno riconosciuti la contribuzione figurativa, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2022.    
Sintesi D.S.Dis.Conf.
 

SOGGETTI ESENTI DALL’OBBLIGO VACCINALE - MEMORANDUM

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AL PERSONALE TUTTO

Si ricorda agli interessati che, in virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni con legge n. 76 del 28.05.2021, al personale della scuola si applica la disposizione seguente:

solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.

Le certificazioni di esonero da vaccino Covid sono:

  • Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”;
  • Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l’esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).

PROROGA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE

Con la nota del Ministero della salute prot. n.0059069 del 23/12/2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022. Si conferma che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

QUANDO VIENE RILASCIATA

Si ricorda che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

MODALITÀ DI RILASCIO E SOGGETTI AUTORIZZATI

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 31 gennaio 2022);
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Il Dirigente 

Prof. S.A.

AUGURI NATALIZI DEL DIRIGENTE

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ALLA COMUNITÀ EDUCATIVA 

Cari studenti, gentili lavoratori della conoscenza e genitori, si avvicina il Natale e ancora una volta passeremo delle feste in regime di pandemia. Visto che non mi piace risultare banale o retorico, quest'anno preferisco ripartire da una frase che citai lo scorso anno in un altro contesto ovvero che "è falso sino all'assurdo vedere in una 'fede', per esempio nella fede della redenzione per mezzo di Cristo, il segno distintivo del cristiano: soltanto la pratica cristiana, una vita come la visse colui che morì sulla croce, soltanto questo è cristiano" (F. N. Nietzsche). Ecco la pratica o meglio la prassi sono il tratto distintivo del nostro agire in società e devo confessarvi che, in un'epoca in cui riaffiorano oscurantismo ed irrazionalità, mi ha molto colpito il racconto di un amico, che ha rievocato la prima e più grande operazione di profilassi effettuata dopo la fine della seconda guerra mondiale. L’improvvisa ondata epidemica colpì la città di Napoli nel mese di agosto del '73. Sembrava che fosse stata provocata da un carico di cozze infette provenienti dalla Tunisia; ad ogni modo, si fece luce sulla questione solo più tardi, quando in buona sostanza l’economia dei miticoltori e pescatori partenopei era stata messa in ginocchio. Chiaramente tale epidemia non interessò solo il capoluogo regionale, ma riguardò anche altri territori campani ed altre terre (Puglia e Sardegna in primis). In particolare, il racconto del mio amico ha messo a fuoco un fatto avvenuto in uno dei quartieri più poveri di Terra di lavoro (da cui provengo). Uno studente sì e no quindicenne si mise a capo di un gruppo di gente diseredata per guidare un corteo proletario fino al 'centro di potere' che appariva più significativo in quel momento. Sapete perché? Perché rivendicavano il vaccino e temevano che sarebbe stato somministrato solo ai ricchi e che le masse sarebbero state tenute fuori. In realtà, ci fu, come già accennato, una gigantesca operazione di profilassi - anche sotto una forte spinta popolare - che solo a Napoli contò un milione di vaccinati nell'arco di sette giorni.
Questo ragazzino sapete chi era? Proprio l'amico autore del racconto abbozzato in pochi tratti essenziali.
Ora vi starete chiedendo: e che c'entra col Natale tutto ciò? che c'entrano Nietzsche (ai limiti della blasfemia) e la storia dello studentello? Be', non saprei darvi una risposta esauriente. So solo offrirvi qualche spunto su cui riflettere attraverso l'ennesima citazione (stavolta presa dal mai abbastanza compianto filosofo Costanzo Preve): "Il comunitarismo è la via maestra che conduce all'universalismo, inteso come campo di confronto fra comunità unite dai caratteri del genere umano, della socialità e della razionalità". È una frase densa di concetti e che merita di essere letta, riletta e letta ancora, per coglierne ogni volta un nesso diverso, un significato recondito, una verità taciuta e magari condivisibile.

Buon Natale e sereno Anno nuovo a tutta la comunità scolastica del Leonardo da Vinci, al mio inossidabile staff costituito da quattro persone diversamente energiche, a loro volta supportate da un nutrito gruppo di lavoratori entusiasti o stacanovisti; auguri sinceri ai miei colleghi presidi, mai come oggi compagni di difficoltà e di incertezze, come ho ricordato loro in una e-mail dell'altro ieri quasi 'stenografica'; buone feste ai dirigenti e ai funzionari dell'USR e dell'ATP, al presidente dell'amministrazione provinciale di Latina e ai funzionari tecnici, al sindaco di Terracina, agli assessori nonché a tutti quanti - a vario titolo - interagiscono con la nostra istituzione, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria e - ora posso dirlo con certezza assoluta - spirituale.

Il Dirigente

Prof. S.A.

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